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Dal 01.01.2020 è entrata in vigore, per il mercato tedesco, la nuova legislazione UBA sulle emissioni di formaldeide per i prodotti a base legno.

Già a novembre 2018, la gazzetta ufficiale tedesca (BAnz AT 26.11.2018 B2) aveva annunciato che il nuovo riferimento per il mercato tedesco, dal 01.01.2020, sarebbe stata la nuova norma DIN EN 16516 (Prodotti da costruzione – Valutazione del rilascio di sostanze pericolose – Determinazione delle emissioni in ambiente interno), che faceva propri i limiti sui componenti chimici indicati all’appendice 1 del ChemVerbotsV (Ordinanza tedesca per la restrizione degli agenti chimici). Il limite imposto dal ChemVerbotsV per le emissioni di formaldeide è, in conformità alle indicazioni OMS e alla normativa europea, di 0.1 ppm.

Cosa cambia quindi ?

Per capirlo è necessario fare un piccolo excursus temporale.

FORMALDEIDE E NORMATIVA

La formaldeide è un composto organico incolore e dall’odore pungente, presente in natura in forma di gas.

Nel 2004, la formaldeide è stata indicata dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) come fattore cancerogeno certo per l’apparato respiratorio. A seguire, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha fissato un valore guida al limite di esposizione di 0,1 ppm (parti per milione).

Queste raccomandazioni sono state fatte proprie dal legislatore europeo che, con la UNI EN 13986 del 2005 ha definito le caratteristiche dei pannelli a base legno per l’utilizzo nelle costruzioni. La norma definisce i valori di emissione della formaldeide in E1 (0,1 ppm), misurati secondo il metodo di prova indicato dalla norma EN 717-1.

Il metodo di prova EN717-1 è definito metodo “della camera di prova” e consiste nel misurare i valori emessi da un materiale, sottoposto a determinate condizioni in una “camera” di misurazione che riproduce le condizioni di un ambiente abitativo reale.

Nel 2018, in Germania il BAM (Istituto Federale tedesco per i Materiali di Riferimento) e l’UBA (Ufficio Federale per l’Ambiente) hanno presentato uno studio che aveva lo scopo di dimostrare come il metodo di prova EN717-1 non sia più attuale per rappresentare la realtà delle abitazioni e del modo di abitare odierno. Lo studio si basa sulla considerazione dell’evoluzione cui è andata nel frattempo incontro la progettazione delle abitazioni. Tale evoluzione si tradurrebbe in un aumento della superficie in pannello presente nelle abitazioni moderne, una riduzione dei ricambi d’aria e una maggiore umidità relativa dell’ambiente.

Di conseguenza, lo studio BAM/UBA, nell’impossibilità di far modificare i limiti imposti dalle normative europee, ha mantenuto il limite di emissione nominale di 0,1 PPM (come E1), modificando tuttavia i termini di prova.

Nella tabella qui sotto proponiamo il confronto tra i diversi metodi di prova.

La nuova legge consente comunque di continuare ad utilizzare il metodo descritto dalla norma EN 717-1 moltiplicando per due il valore di concentrazione di formaldeide misurato allo stato stazionario. Di fatto, i pannelli destinati al mercato tedesco dovranno avere un’emissione dimezzata rispetto al limite E1, valido per il resto d’Europa.

LA NUOVA LEGGE UBA

Riassumendo in breve la nuova legge UBA, sappiamo che:

  • Ha definito di fatto una nuova classe E1.
  • La legge non richiede una certificazione specifica, per quanto il prodotto debba rispondere ai requisiti imposti dalla nuova legge.
  • Si applica ai prodotti così come entrano nel mercato (pannelli o mobili finiti).
  • Si applica a tutti i prodotti che emettono formaldeide. Non sono previsti prodotti esenti (come accadeva, invece, con la normativa CARB/EPA).
  • La legge non fornisce indicazioni per quanto riguarda etichettatura, modalità di registrazione dei dati e modalità di certificazione della conformità del prodotto alla nuova legge.
  • La legge non indica una nomenclatura commerciale univoca del prodotto (le denominazioni E1E05 ed E05 sono tuttavia le più diffuse).

Per quanto riguarda i pannelli già prodotti o certificati in conformità ad altre normative:

  • Pannelli E1: sono conformi qualora siano rivestiti con carta melaminica o polimerica. Non sono conformi qualora siano destinati al mercato tedesco in forma grezza.
  • Pannelli CARB / EPA: sono conformi se rivestiti. Qualora siano destinati al mercato tedesco in forma grezza, vanno fatte delle verifiche a seconda del materiale.
  • Pannelli impiallacciati e verniciati: necessario effettuare i test.

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